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    Il General Contractor: una garanzia per Ecobonus e Superbonus 110%

    Quando si parla di General Contractor, si parla di una figura deputata a gestire, quale unico referente, l’intero processo di realizzazione dell’opera poiché affianca alle competenze tradizionali, legate strettamente all’esecuzione dei lavori, anche competenze diverse, multidisciplinari, come possono essere quelle di ambito commerciale o economico-finanziario.

    È evidente, quindi, la rilevanza del ruolo che un soggetto siffatto può assumere nei processi innescati dalla recente introduzione del Superbonus. Al di là dell’intervento in sé, è l’intera serie di passaggi previsti dalla normativa a sviluppare la complessità, considerato anche il coinvolgimento di figure professionali solitamente non coinvolte nel mero intervento sull’edificio. Con ciò non facciamo riferimento solo a quei soggetti che, come il commercialista o il tecnico abilitato, hanno un preciso ruolo nello sviluppo della documentazione necessaria; parliamo anche di tutta quella serie di realtà che hanno intuito le opportunità di business derivanti dai vari meccanismi, in primis la cessione del credito d’imposta, e che si stanno organizzando per guadagnarsi uno spazio all’interno del processo.

    Da sottolineare, inoltre, che accanto ad una piccola fetta di committenza già intenzionata ad eseguire gli interventi, anche prima dell’avvento del Superbonus, ora la maggioranza degli interessati è composta da soggetti che decidono di affrontare l’intervento solo perché supportati dagli incentivi statali, perché altrimenti o non ne hanno le forze, o non intravedono sufficienti vantaggi.

    General Contractor: una garanzia per l’ecobonus

    È chiaro che una figura con la struttura e le capacità di gestire il processo, come il GC, ha grandi possibilità nel mercato attuale: i committenti chiedono prima di tutto garanzia, che in una situazione nuova e complessa come questa si può raggiungere solo con un alto grado di organizzazione e coordinamento.

    I grandi GC non hanno esitato: dall’emanazione del primo decreto in materia è intenso lo sforzo di mezzi e risorse volto ad offrire un servizio di qualità al cliente. Il processo è ancora tutto in divenire, per ora possiamo enucleare due grossi temi al centro di attenzione, strettamente interconnessi: da un lato, la definizione contrattuale di doveri e responsabilità di CG e committente, dall’altro la migliore suddivisione di ruoli e compiti tra GC, committente e altri attori coinvolti, con l’obiettivo di sciogliere alcuni nodi interpretativi e giungere ad un processo ordinato ed efficace.

    Per citarne uno, ci si chiede se il General Contractor possa stipulare direttamente il contratto per l’espletamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza (CSE), nonché della Direzione Lavori (DL). La normativa nazionale prevede che tali figure vengano nominate dal committente o, nel caso di Coordinatore della sicurezza, dal Responsabile Lavori, ove presente. Per quanto riguarda la nomina di queste due figure nell’ambito dei lavori sottoposti a Superbonus, la normativa non ha previsto deroghe alla regola generale, quindi ad una prima analisi pare che la loro nomina sia un compito che debba permanere in capo al committente.